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LE TABELLE MILLESIMALI

L’art. 1123 del Codice Civile sancisce le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni di un condominio, dividendo le pese in misura proporzionale al valore della proprieta’ di ciascun condomino.

Tali valori che non sono altro che l’unita’ di misura delle proprieta’ esclusive, sono chiamati millesimali e rapportano proporzionalmente le proprieta’ di ciascun condominio, a mille. Pertanto per ogni edificio (condominio) si redigeranno delle Tabelle Millesimali in relazioni alle parti comuni ed alle norme previste dal Codice Civile. Gli articoli 1118 e 1123 del codice civile, disciplinano la misura, rispettivamente, del diritto e dell’onere di contribuzione di ciascun condomino, stabilendo che questa sia proporzionale al valore del piano o della porzione di piano (unità immobiliare).

L’art. 1138 c.c. stabilisce che il regolamento di condominio debba contenere le norme di ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino; il regolamento viene approvato dall’assemblea con maggioranza qualificata (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà della proprietà).

Le disposizioni di attuazione del codice civile (art. 68) contemplano che questo debba contenere il valore di ciascun piano o porzione di piano e che i valori stessi debbano essere espressi in apposita tabella allegata al regolamento. La tabella millesimale è, pertanto, costituita da una tabella sintetica, nella quale sono riportati i valori proporzionali relativi alle singole unità immobiliari; i valori rilevano sia per quanto riguarda il voto in assemblea, sia per quanto riguarda il contributo alle spese. Le tabelle non possono tenere conto del valore locativo dell’immobile, per legge, ma tengono conto, per lo più, delle superfici, ai quali valori vengono applicati i coefficienti riduttivi di cui al Decr. Min LL.PP. 12.480/66.