IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE
Oltre alle disposizioni contenute negli articoli 1117 – 1139 del codice civile, nelle norme generali del diritto e nelle leggi speciali in materia, il condominio degli edifici, quando il numero dei condomini è superiore a dieci (anche se è consigliabile in ogni caso), è tenuto a dotarsi anche di un proprio regolamento, il quale rappresenta una sorta di statuto dell’ente di gestione in esame.
Tale strumento, infatti, consiste nel complesso delle norme cui debbono attenersi tutti i singoli partecipanti al condominio e, in particolare, quelle in merito all’uso delle cose comuni, alla ripartizione delle spese, alla tutela del decoro dell’edificio e all’amministrazione in generale dello stesso (cfr. art. 1138 c.c.). L’adozione di un regolamento è particolarmente importante nei casi in cui, per specifiche esigenze costruttive o di ripartizione delle unità abitative, non risulta agevole l’immediata applicazione delle regole previste in via generale, ad esempio perché, nel caso concreto, non è di semplice individuazione l’elenco delle parti comuni e, conseguentemente, l’esatta individuazione degli oneri che gravano su ciascun partecipante.
A tutela dei principi generali in materia e, soprattutto, a salvaguardia della posizione giuridica dei singoli partecipanti, la disposizione appena richiamata vieta, infine, di derogare ad alcuni articoli del codice tassativamente richiamati (per la precisione: 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132 1136 e 1137) e di ledere i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni.